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Sez. 1, Sentenza n. 9789 del 18/11/1994 (Rv. 488710 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Crediti verso lo Stato derivanti da contratti di somministrazione fornitura o appalto - Cessione durante l'esecuzione del contratto - Adesione della P.A. - Necessità - Cessione - Inefficacia - Accertamento giudiziale - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488710-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono "in corso", solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e 351 e 355 all. F legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 351, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 355, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)