diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1115 del 03/02/1992 (Rv. 475540 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Sopravvenuta impossibilità di svolgimento delle mansioni cui il lavoratore è addetto - Colpa del lavoratore - Legittimità del licenziamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475540-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo

Qualora il lavoratore non possa più svolgere le mansioni cui sia addetto e l'impedimento sia conseguenza della colpa del medesimo, è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo consistente nella sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa in relazione alle mansioni suddette, senza che il recedente debba fornire la prova di non aver potuto adibire il lavoratore ad altro posto nell'azienda, anche con mutamento di mansioni, essendo tale prova necessaria quando l'impedimento non sia addebitabile al lavoratore. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore, dipendente dalla Società Aeroporti di Roma ed addetto al carico ed allo scarico dei bagagli degli aeromobili, al quale, a seguito di denuncia per furto, la competente autorità - con provvedimento neppure impugnato dall'interessato - aveva ritirato, e non più rilasciato, il tesserino di accesso alle aree doganali).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)