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Sez. L, Sentenza n. 4050 del 27/02/2004 (Rv. 570658 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Legittimità del licenziamento - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570658-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Ai fini della configurabilità di un legittimo licenziamento per giustificato motivo obiettivo non è sufficiente l'eventuale inidoneità del lavoratore ad effettuare la propria prestazione, in un determinato luogo o secondo determinate modalità, ma occorre anche la prova, a carico del datore di lavoro, circa la impossibilità di reimpiego dello stesso lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che si era pronunciata nel senso dell'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva rifiutato, a causa di una nevrosi della quale soffriva, di sottoporsi ai controlli medici con prelievo sanguigno richiesti dalla società in quanto quest'ultima non era obbligata per legge a sottoporre il dipendente a tali controlli per salvaguardare la sua salute e sicurezza nel luogo di lavoro, ma ne aveva semplice facoltà, ed inoltre non era stata neppure dedotta l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni differenti).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)