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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13425 del 28/04/2022 (Rv. 664519 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Eccedenze compensabili - Compensazione c.d. “verticale” - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664519-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, la compensazione c.d. "verticale", di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applica ai soli crediti relativi alla medesima imposta ed è consentita mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative al solo anno successivo.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 11 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)