Sez. 5 - , Sentenza n. 23099 del 22/10/2020 (Rv. 659638 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Compensazione di crediti cd. "verticale" - Condizioni - Modalità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
La compensazione di un credito IVA con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la compensabilità di un credito che non risultava ancora esistente al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)