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Sez. 5, Sentenza n. 18565 del 21/01/2011 Cc. (dep. 11/05/2011) Rv. 250082 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fatti commessi in epoca successiva al fallimento - Momento consumativo del reato - Individuazione - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2011-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250082-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il momento consumativo del delitto di bancarotta fraudolenta postfallimentare non รจ segnato dalla declaratoria del fallimento ma coincide con quello in cui vengono poste in essere le condotte integranti il fatto tipico, dalla cui consumazione iniziano dunque a decorrere i termini di prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)