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Sez. 5, Sentenza n. 592 del 04/10/2013 Ud. (dep. 09/01/2014) Rv. 258712 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Sentenza di fallimento - Momento consumativo del reato - Sussistenza - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2013-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258712-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

In tema di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)