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Sez. 5, Sentenza n. 9727 del 19/09/2014 Cc. (dep. 05/03/2015) Rv. 262940 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Richiesta di archiviazione - Opposizione della persona offesa - Decreto di archiviazione adottato "de plano" - Ricorribilità in cassazione - Limiti - Eccezione di incompetenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262940-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione per dedurre la mancata pronuncia sulla questione di incompetenza per materia sollevata con proprio atto di opposizione, poiché l'impugnazione può avere ad oggetto solo nullità del provvedimento per vizi del contraddittorio o la valutazione sulla pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, ma non anche questioni afferenti al merito ovvero, come nel caso in cui sia eccepita l'incompetenza del giudice dell'archiviazione, alla congruenza della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)