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Sez. 4, Sentenza n. 22297 del 08/04/2008 Cc. (dep. 04/06/2008) Rv. 239889 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Richiesta di archiviazione - Opposizione della persona offesa - Decreto di archiviazione adottato "de plano" - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239889-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide "de plano", non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale; ne consegue l'impossibilità di esaminare, in sede di legittimità, censure inerenti alla congruenza della motivazione del decreto di archiviazione ovvero all'inammissibilità dell'opposizione, poiché, ai sensi dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., il decreto è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. (ovvero per la mancata fissazione dell'udienza camerale o per il mancato avviso ai soggetti interessati), e non per questioni inerenti al merito od alla congruenza della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)