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Sez. L, Ordinanza n. 7957 del 31/03/2026 (Rv. 678644-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) - Decadenza ex art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Presupposti - Titolarità di partita Iva - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678644-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

La decadenza dalla NASpI - che l'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 ricollega all'omessa comunicazione all'INPS dell'attività lavorativa autonoma - presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa siffatta - produttiva o potenzialmente produttiva di reddito - in concomitanza con la fruizione del trattamento di disoccupazione, presupposto che non è integrato dalla mera titolarità di partita IVA, la quale rappresenta, rispetto alla medesima attività, un atto meramente propedeutico e di per sé neutro.

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 3 lett. C, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3, Cod. Civ. art. 2966, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)