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Sez. L, Sentenza n. 22921 del 19/08/2024 (Rv. 672301-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) - Decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Applicabilità al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672301-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), la fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 1 lett. L. C, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)