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Sez. 5, Sentenza n. 14212 del 08/07/2015 (Rv. 635806 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d'imposta ex art. 8 legge n. 388 del 2000 - Fruizione - Condizioni - Comunicazione del contenuto dell'investimento - Inosservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi degli anni cui si riferisce la contestazione dell'indebita fruizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635806-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI

In tema di contributi concessi sotto forma di credito d'imposta dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l'inosservanza del termine di cui all'art. 62, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro cui i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il credito d'imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi degli anni cui si riferisce la contestazione dell'indebita fruizione del medesimo, in ragione della già avvenuta decadenza per effetto del mancato adempimento dell'onere di comunicazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)