Sez. 5, Sentenza n. 19627 del 11/09/2009 (Rv. 609849 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d'imposta ex l. n. 388 del 2000 - Fruizione - Condizioni - Art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, del d.l. n. 253 del 2002 ed art. 62, comma 1, lett. e), della l. n. 289 del 2002 - Comunicazione del contenuto dell'investimento - Termine del 28 febbraio 2003 - Inosservanza - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Richiesta di dati ulteriori con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
In tema di contributi concessi sotto forma di credito d'imposta dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l'inosservanza del termine - inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dall'art. 62, primo comma, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonché quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l'interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/2002 num. 253 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)