Sez. 3, Sentenza n. 21334 del 15/10/2010 (Rv. 614507 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Riassunzione dinanzi al giudice competente - Prosecuzione del processo tra le parti originarie - Sussistenza - Conseguenze - Mancata costituzione nel giudizio riassunto di una delle parti - Rinuncia alla domanda già proposta - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
In caso di riassunzione dinanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l'iniziativa di provvedere ai relativi incombenti. Ne consegue che la mancata costituzione, nel processo riassunto, di una delle parti originarie (nella specie, la parte attrice) non autorizza a ritenere che la domanda proposta si debba intendere rinunziata, analogamente a quanto stabilisce l'art. 346 cod. proc. civ. per le domande e le eccezioni non riproposte nel grado di appello e non accolte dal giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)