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Sez. 2, Sentenza n. 19030 del 10/07/2008 (Rv. 604191 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Riassunzione tempestiva della causa a seguito di sentenza sulla competenza - Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604191-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Quando, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che - avendo accertato che il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato la continenza di più cause anziché rimetterle al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., ed essendo tale errata sentenza passata in giudicato - aveva ritenuto che la mancata costituzione di una delle parti nel processo riassunto implicasse la declaratoria di inammissibilità delle domande dalla stessa proposte, considerandole come abbandonate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)