Sez. 3, Ordinanza n. 5962 del 17/03/2006 (Rv. 593245 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Parte dichiarata contumace dal giudice elevante il conflitto - Conseguente mancata comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto - Potere della Corte di Cassazione di controllare la ritualità della declaratoria di contumacia - Sussistenza - Fondamento - Rilievo dell'erroneità della declaratoria - Conseguenze - Inammissibilità del conflitto.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In sede di regolamento di competenza d'ufficio, qualora una delle parti sia stata dichiarata contumace e non abbia pertanto ricevuto comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, la Corte di cassazione deve controllare se la contumacia sia stata ritualmente dichiarata, perché, in caso contrario, la mancata comunicazione si risolverebbe in una ragione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio di una parte che, ove non fosse stata erroneamente dichiarata contumace e fosse stata, invece, destinataria della necessaria attività volta a rimediare alla causa della sua mancata costituzione, si sarebbe potuta costituire e, quindi, avrebbe avuto diritto alla comunicazione dell'ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)