Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10979 del 28/06/2012 (Rv. 623106 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Parte dichiarata contumace dal giudice elevante il conflitto - Conseguente mancata comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto - Potere della Corte di Cassazione di controllare la ritualità della declaratoria di contumacia - Sussistenza - Fondamento - Rilievo dell'erroneità della declaratoria - Conseguenze - Inammissibilità del conflitto.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In sede di regolamento di competenza d'ufficio, qualora una delle parti sia stata dichiarata contumace e non abbia pertanto ricevuto comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, la Corte di cassazione deve controllare se la contumacia sia stata ritualmente dichiarata, perché, in caso contrario, la mancata comunicazione si risolverebbe in una ragione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)