Sez. 1, Sentenza n. 3079 del 03/09/1976 (Rv. 381859 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - COMPLETAMENTO DEL PERIODO MINIMO RILEVANTE ANTERIORMENTE AL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI SEPARAZIONE LEGALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - COMPLETAMENTO DEL PERIODO MINIMO RILEVANTE ANTERIORMENTE AL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI SEPARAZIONE LEGALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - DECORRENZA.*
Quando il periodo di separazione di fatto, riconosciuto dalla legge al limitato fine giuridico di valido presupposto per la pronunzia di divorzio, risulti gia completato prima del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che sancisce lo stato di separazione legale, questo provvedimento non puo eliminare quel presupposto giuridico che era gia divenuto utilmente operante, abilitando il soggetto interessato a proporre la domanda di scioglimento del matrimonio. Pertanto, nella ipotesi considerata, il termine previsto dall'art 3 n 2 della legge 1 dicembre 1970 n 898 per la proposizione della domanda di divorzio, decorre dalla data di effettiva cessazione della convivenza e non dalla data di comparizione delle parti dinanzi al giudice.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)