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Sez. 1, Sentenza n. 4974 del 15/11/1977 (Rv. 388587 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - COMPLETAMENTO DEL PERIODO MINIMO RILEVANTE ANTERIORMENTE AL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI SEPARAZIONE LEGALE - DOMANDA DI DIVORZIO - PROPONIBILITA - SEPARAZIONE LEGALE DI DURATA INFERIORE AL PERIODO MINIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388587-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - COMPLETAMENTO DEL PERIODO MINIMO RILEVANTE ANTERIORMENTE AL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI SEPARAZIONE LEGALE - DOMANDA DI DIVORZIO - PROPONIBILITA - SEPARAZIONE LEGALE DI DURATA INFERIORE AL PERIODO MINIMO - IRRILEVANZA.*

La proponibilita della domanda di divorzio, per l'avvenuto completamento del periodo di separazione di fatto fra i coniugi, a tal fine prescritto dall'art 3 n 2 della legge primo dicembre 1970 n 898, non puo venir meno per effetto del sopravvenuto passaggio in giudicato di una sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi medesimi, che si ricolleghi ad uno stato di separazione legale di durata non ancora sufficiente a consentire, di per se, la proposizione di detta domanda, ai sensi della citata norma. (Conf 3079/76, mass n 381859).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)