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Sez. T, Ordinanza n. 4648 del 02/03/2026 (Rv. 678300-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi per prestazioni di co.co.co. - Deducibilità ex art. 95 T.U.I.R.
Stato
decisa il 2026-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678300-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di redditi di impresa, sono deducibili, ai sensi dell'art. 95 del T.U.I.R., i costi per prestazioni di lavoro rese in virtù di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.).

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)