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Sez. 5 - , Sentenza n. 1 del 04/01/2022 (Rv. 663592 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi relativi a veicoli aziendali - Deducibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663592-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, ove il dipendente o il titolare di collaborazione continuata e coordinata sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato, la spesa deducibile - quale componente negativa ai sensi degli artt. 95 e 164, comma 1, T.U.I.R. - è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli con potenza non superiore a 17 cavalli, ovvero a 20 se con motore diesel, mentre per i veicoli non disciplinati dal T.U.I.R. trova applicazione il principio generale dell'inerenza ex art. 109, comma 5.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)