diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11052 del 13/05/2009 (Rv. 608014 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Art. 512 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla sostituzione intervenuta per effetto della legge n. 80 del 2005 - Contestazione, anche verbale, circa la sussistenza di uno dei crediti oggetto di intervento nella procedura esecutiva - Conseguenza - Introduzione di un processo di cognizione avulso da quello di esecuzione - Necessità - Derivante assoggettabilità della relativa decisione all'appello - Sussistenza - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608014-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)

Ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. (nella sua formulazione antecedente alla sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma terzo, lett. e), n. 9), del d.l. 14 marzo 2005, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80, "ratione temporis" applicabile nella specie), quando, in sede di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione forzata, sia stata formulata, anche solo verbalmente, contestazione in ordine alla sussistenza di uno o più crediti oggetto di intervento nella procedura esecutiva, la relativa controversia deve essere risolta mediante l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione (avulso dal processo di esecuzione), la cui decisione rimane assoggettata, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., al rimedio impugnatorio dell'appello, con esclusione della ricorribilità in cassazione in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost. .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)