Sez. 1, Sentenza n. 378 del 17/01/1998 (Rv. 511657 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Sentenza resa dal giudice competente per ragioni di valore - Appello - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)
Le controversie sorte in sede di distribuzione delle somme ricavate dalla procedura esecutiva (sia a seguito della vendita o dell'assegnazione, sia, omessa la fase espropriativa in senso stretto, in dipendenza della conversione del pignoramento) sono regolate dall'art. 512 cod. proc. civ., che le disciplina attraverso le forme di un ordinario processo di cognizione, con la conseguenza che la sentenza resa dal giudice competente per ragioni di valore è impugnabile con l'appello, a norma degli artt. 323 e 339 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)