Sez. 3, Sentenza n. 22596 del 01/12/2004 (Rv. 579365 - 01)
MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - IN GENERE | Mandato senza rappresentanza - Azione diretta del mandante ex art. 1705 cod. civ. - Terzi passivamente legittimati - Individuazione - Criteri.
MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - IN GENERE
In tema di mandato e, in particolare, quanto alla disciplina dell'azione diretta del mandante ex art.1705 cod. civ., i terzi nei cui confronti egli "può sostituirsi al mandatario" sono soltanto quelli con cui il mandatario stesso ha concluso il contratto oggetto del mandato (ovvero, nel caso, quale quello di specie, di contratto di commissione, i terzi con cui il mandatario ha stipulato la vendita). Non può, viceversa, il mandante far valere (quanto meno a norma del predetto art.1705, e cioè "iure proprio")i diritti acquisiti dal mandatario nell'ambito di un diverso contratto, così realizzando una(illegittima) modificazione soggettiva di una parte contrattuale, prevista solo eccezionalmente dalla norma citata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)