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Sez. 2, Sentenza n. 7820 del 10/08/1998 (Rv. 517897 - 01)

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - IN GENERE | Mandato senza rappresentanza - Possibilità del mandante di sostituirsi al mandatario per l'esercizio dei crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (art. 1705 comma secondo cod. civ.).
Stato
decisa il 1998-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517897-01

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - IN GENERE

Per il disposto dell'art. 1705 comma secondo cod. civ. il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. Per effetto di tale eccezione al principio di cui al comma primo dello stesso articolo, secondo cui il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, il mandante senza rappresentanza può agire direttamente per il soddisfacimento del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)