Sez. 3, Sentenza n. 658 del 07/03/1966 (Rv. 321307 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - PROVA - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONE DEGLI INTERESSI A SCALARE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - PROVA - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONE DEGLI INTERESSI A SCALARE.*
La scelta del sistema di liquidazione dei cosiddetti danni futuri (Costituzione di rendita vitalizia; corresponsione una tantum di somma corrispondente alla capitalizzazione del reddito; valutazione equitativa) e rimessa alla discrezionalita del giudice di merito, il quale puo fare ricorso alla capitalizzazione del reddito anche nel caso che il danneggiato, svolgendo attivita di lavoro saltuaria ed occasionale non goda di emolumenti fissi, ove il reddito effettivo possa accertarsi con criteri di rigorosa approssimazione, attraverso la prova che quegli emolumenti costituiscono gli ordinari mezzi di sostentamento personale e familiare. Qualora i danni siano liquidati in unica soluzione, sulla relativa somma va operata la detrazione degli interessi a scalare per tutto il periodo dell'anticipato pagamento, da effettuarsi secondo le regole dello sconto o con criteri equitativi. (Cfr 980/64; 3126/63; 772/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)