Sez. 3, Sentenza n. 961 del 07/04/1970 (Rv. 346419 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE IN UNICA SOLUZIONE - DETRAZIONE DEGLI INTERESSI A SCALARE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE IN UNICA SOLUZIONE - DETRAZIONE DEGLI INTERESSI A SCALARE - LIMITI.*
Il giudice, qualora liquidi i danni futuri in un'unica soluzione, deve detrarre dalla somma attribuita al danneggiato gli interessi a scalare per il periodo di anticipato pagamento, a meno che ritenga - motivando espressamente su tale punto - di non dover operare questa detrazione per meglio adeguare in concreto la misura del risarcimento all'entita del danno. (V 300-68, massima n 331235 658-66, massima n 321307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)