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Sez. 1, Sentenza n. 2850 del 30/11/1967 (Rv. 330443 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOLIDARIETA - ESTENSIONE ED EFFETTI - NOTIFICA AD UNO SOLO DEGLI EREDI DEL DEFUNTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO A RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE FATTA DA QUEST'ULTIMO IN ORDINE ALL'IMPOSTA PROGRESSIVA DEL PATRIMONIO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI.*
Stato
decisa il 1967-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330443-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOLIDARIETA - ESTENSIONE ED EFFETTI - NOTIFICA AD UNO SOLO DEGLI EREDI DEL DEFUNTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO A RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE FATTA DA QUEST'ULTIMO IN ORDINE ALL'IMPOSTA PROGRESSIVA DEL PATRIMONIO - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI.*

La solidarieta fra piu soggetti di un'unica obbligazione tributaria ha carattere non solo sostanziale, ma anche processuale, sicche gli accertamenti e gli Atti compiuti rispetto ad uno solo dei condebitori solidali spiegano i loro effetti anche nei confronti degli altri ai quali si comunicano e si estendono ipso iure. Il principio della solidarieta ha nel sistema tributario un carattere piu rigoroso, e percio diverso, rispetto a quello fissato dalle norme di diritto comune. L'obbligazione tributaria e essenzialmente unica, anche quando faccia capo a piu soggetti passivi, ed unico e il vincolo che unisce i coobbligati, i quali assumono la figura di un consorzio sin dal sorgere del debito di imposta. Pertanto, da un lato l'attivita di ciascuno dei condebitori solidali e operativa nei confronti degli altri, qualunque sia il risultato favorevole e sfavorevole che ne possa derivare, dallo altro gli accertamenti e gli Atti compiuti dai competenti uffici fiscali nei riguardi di uno solo dei contribuenti spiegano i loro effetti anche nei confronti dei coobbligati solidali. Non possono applicarsi le norme di diritto comune contrastanti o incompatibili con le particolari caratteristiche della solidarieta fiscale, e non opera, quindi, il principio civilistico secondo cui in materia di obbligazioni solidali le attivita compiute da uno solo dei condebitori, o contro uno solo di essi, possono giovare, ma non nuocere agli altri. E poiche il vincolo di solidarieta sussiste fra gli eredi del contribuente deceduto, la notificazione di avviso di accertamento a rettifica della dichiarazione del de cuius relativa all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, effettuata dopo il decesso del dichiarante ad uno solo dei tre eredi intestatari dell'atto, e da considerare efficace e produttiva di effetti anche nei confronti degli altri coobbligati solidali, cui l'atto non e stato notificato. (Cfr. 2071-66).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)