Sez. 1, Sentenza n. 1357 del 05/05/1972 (Rv. 357922 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE A TUTTI I CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE A TUTTI I CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
L'accertamento e elemento costitutivo della fattispecie legale che da origine al debito d'imposta, e pertanto deve essere notificato a tutti i contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta stessa, perche la provocatio ad opponendum rappresenta il mezzo affinche l'avviso di accertamento acquisti, con la definitivita, l'efficacia sostanziale che gli e propria, e dovendosi negare all' amministrazione finanziaria, nella fase di accertamento, il diritto di effettuare una scelta tra i vari debitori, che e legittima solo dopo che il debito si e concretizzato. (nella specie la commissione provinciale delle imposte aveva dichiarato la nullita dell'accertamento di valore ai fini dell'imposta di successione notificato al solo erede denunziante, in accoglimento del ricorso che questi aveva proposto sostenendo di avere indicato l'esistenza di altri due eredi. La suprema Corte, rigettando il ricorso dell' amministrazione finanziaria, la quale sosteneva che l'omessa notifica agli altri condebitori solidali comportava solo l'improcedibilita dell'Azione del fisco nei loro confronti, ha enunciato il principio di cui in massima). (V 2345'70, mass n 348552; 3534'69, mass n 343698; 3068'68, mass n 335945; (V 2850'67, mass n 330443; Corte costituzionale 139'68 e 48'68).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 66 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)