Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 08/06/2012 (Rv. 622807 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Trasferimento di ramo d'azienda - Successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti - Conseguenze - Legittimazione del successore all'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa - Sussistenza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Il principio secondo cui l'interventore "ad adiuvandum", ex art. 105 cod. proc. civ., è privo di un'autonoma legittimazione ad impugnare in assenza di impugnazione della parte principale, non trova applicazione quando l'intervento in questione sia stato compiuto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso (nella specie, cessionario di ramo d'azienda): questi, infatti, è sempre legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che occorra che il medesimo successore a titolo particolare proponga autonoma pretesa nei confronti dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)