Sez. 3, Sentenza n. 23936 del 19/11/2007 (Rv. 600288 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda - Successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti - Conseguenze - Prosecuzione del processo tra le parti originarie - Legittimazione del successore all'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non determina l'estinzione del cedente, che conserva, per espressa disposizione di legge, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo, fino a quanto l'avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)