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Sez. 1, Sentenza n. 827 del 15/03/1969 (Rv. 339161 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI - IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA - ESTREMI - ESCLUSIONE DI UN RICHIESTO BENEFICIO FISCALE - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1969-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339161-01

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- SODDISFACIMENTO - CONDIZIONI - IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA - ESTREMI - ESCLUSIONE DI UN RICHIESTO BENEFICIO FISCALE - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*

L'Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento d'imposta deve ritenersi soddisfatto sempre che il contribuente sia posto in condizioni di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, ai fini di un'efficace contestazione sull'an e sul quantum debeatur. Con riferimento all'imposta sulle societa, tale Obbligo deve ritenersi adempiuto se l'avviso di accertamento indica, per quel che riguarda il patrimonio imponibile, una somma corrispondente esattamente a quella dichiarata, e, per quel che riguarda il reddito, una somma calcolata sulla base, non contestata, del reddito netto di ricchezza mobile di categoria b. La esclusione di un beneficio fiscale, chiesto dal contribuente, non deve essere motivata espressamente, perche la motivazione e in re ipsa contenuta nella stessa pretesa che si fa valere con l'avviso di accertamento.*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 603 art. 31, Legge 05/01/1956 num. 1 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)