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Sez. U, Sentenza n. 1888 del 15/06/1972 (Rv. 358947 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - MOTIVAZIONE DELL'AVVISO - INDICAZIONI SUFFICIENTI.*
Stato
decisa il 1972-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358947-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - MOTIVAZIONE DELL'AVVISO - INDICAZIONI SUFFICIENTI.*

L'Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento d'imposta, salvo che, in casi particolari una apposita norma richieda l'esposizione analitica e contestuale dei motivi, e soddisfatto sempre che il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, ai fini di una efficace contestazione sull'an e sul quantum debeatur. Per quanto riguarda in particolare l'avviso di accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta complementare di registro, ad integrarne la motivazione sono sufficienti le indicazioni previste dall'art 21 RDL 7 agosto 1936, n 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari ed il riferimento implicito agli elementi in possesso dei quali l'ufficio ha reputato di dover determinare il maggior valore secondo i criteri dettati dagli artt 16 e 20 del citato decreto. (V 827'69 mass n 339161).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 37, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)