Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013 (Rv. 625222 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Creditore pignorante avente distinto credito nei confronti del debitore - Legittimazione all'intervento ai sensi dell'art. 499 cod. proc. civ. - Configurabilità.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata, il creditore pignorante, che intenda far valere nel processo già instaurato un ulteriore credito nei confronti del medesimo debitore, può intervenire nell'esecuzione ai sensi degli artt. 499 e segg. cod. proc. civ., purché in possesso dei generali requisiti occorrenti ai fini della relativa legittimazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)