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Sez. 3, Sentenza n. 3531 del 13/02/2009 (Rv. 607253 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Creditori muniti di titolo esecutivo - Facoltà di scelta tra intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore procedente ed esecuzione di altro pignoramento - Conseguenze - Creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo - Facoltà di promuovere i singoli atti dell'espropriazione - Sussistenza - Caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente - Conseguenze - Travolgimento degli interventi che non abbiano dato luogo a pignoramenti successivi - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607253-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene; nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, nonché quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento. Ne consegue, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493 cod. proc. civ., che se da un lato il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore procedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno. (Fattispecie disciplinata dalle norme del codice di rito in vigore sino al 28 febbraio 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 561, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)