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Sez. 5, Sentenza n. 4144 del 09/10/1996 Cc. (dep. 17/12/1996) Rv. 206338 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Verifica dell'attendibilità intrinseca - Parametri di valutazione - In positivo ed in negativo - Verifica dell'accusa "de relato" - Differenze.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206338-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

Per la chiamata in correità, che è per se stessa un indizio e che acquista il connotato di gravità attraverso il giudizio di affidabilità, è sufficiente che l'attendibilità intrinseca sia apprezzata con riferimento alla personalità delinquenziale del soggetto ed alla completezza, precisione coerenza interna, ragionevolezza dell'accusa e grado di interesse alla stessa, e che l'attendibilità estrinseca sia verificata, nella prospettazione positiva, con elementi logici o rappresentativi e non necessariamente oggettivi e individualizzanti e, per la prospettazione negativa, con l'accertamento dell'inesistenza di elementi processuali incompatibili o soltanto contrastanti con l'accusa. Per la dichiarazione indiretta, invece, che indizio diventa soltanto con il giudizio di attendibilità, è necessaria, per la sua composita natura, una duplice rigorosa verifica, intrinseca ed estrinseca, una relativa alla credibilità della fonte primaria - il confidente - l'altra relativa alla fonte secondaria - il dichiarante. L'accusa "de relato" abbisogna, quindi, non di un riscontro generico ma di un "quid pluris" più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)