Sez. L, Sentenza n. 2001 del 22/02/2000 (Rv. 534243 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione degli accordi aziendali di "valorizzazione" del personale delle FFSS.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato il diritto di un dipendente delle FFSS al riconoscimento della qualifica superiore - comportante l'inquadramento nell'ottava categoria professionale - in base all'esame complessivo degli accordi aziendali sulla "valorizzazione" del personale, intervenuti tra le parti sociali fra il 1991 e il 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)