Sez. 3 - , Sentenza n. 19993 del 06/10/2016 (Rv. 642603 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Comune - Organizzazione di manifestazione artistica - Danno conseguente all'accalcarsi degli spettatori - Concorso del danneggiato - Condizioni e limiti - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Il Comune organizzatore di una manifestazione artistica è responsabile per le lesioni riportate da un avventore in conseguenza dell'accalcarsi degli spettatori presso la porta d'ingresso ad un "auditorium", luogo di suo svolgimento, ove il sinistro sia prevedibile ed evitabile adottando idonee misure e cautele (quali transenne o presenza di personale incaricato), in relazione alle concrete circostanze del caso (costituite, nella specie, dalla aspettativa di un considerevole afflusso di pubblico in un luogo con gradini e scarsa illuminazione), salva la prova che l'evitabilità del danno fosse perseguibile solo con l'impiego di mezzi straordinari, ovvero che il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo connotato da eccezionalità ed imprevedibilità tali da interrompere il nesso di causalità, facendo un uso anormale della cosa, così singolare, da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile. (Così statuendo, la S.C. ha escluso che potesse ritenersi eccezionale ed imprevedibile il comportamento del danneggiato che, nonostante l'età matura, la non agevole situazione dei luoghi e la folla impaziente, non si era tenuto in disparte, ma aveva cercato di conseguire comunque un posto da cui assistere comodamente allo spettacolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)