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Sez. 3, Sentenza n. 20949 del 30/09/2009 (Rv. 610087 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Attraversamento della strada sulle strisce pedonali - Investimento pedonale - Concorso di colpa del pedone - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2009-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610087-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE

Il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne consegue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., occorrendo invece a tal fine che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)