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Sez. L, Sentenza n. 2305 del 15/04/1982 (Rv. 420184 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DELLE IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO - RECESSO "AD NUTUM" DEL NUOVO DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420184-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DELLE IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO - RECESSO "AD NUTUM" DEL NUOVO DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

L'art. 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, che, nel ricorso di determinati requisiti, stabilisce il mantenimento in servizio del personale già alle dipendenze delle imprese elettriche nazionalizzate, si limita a stabilire il trasferimento all'e.N.E.L. dei rapporti di lavoro di detto personale - i quali, quanto alle vicende successive, sono però disciplinati dalla disciplina generale - e, pertanto, non esclude il potere del nuovo datore di lavoro di recedere ad nutum, ai sensi del primo comma dell'art. 2118 cod. civ., anteriormente all'introduzione di Disposizioni limitative di tale potere. (V 718/78, mass n 390056).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)