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Sez. L, Sentenza n. 718 del 15/02/1978 (Rv. 390056 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE DELL'ENEL NEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI DETTE IMPRESE - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - LIMITI EX ART 13 DELLA LEGGE N 1643 DEL 1962 - TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE PER EFFETTO DELLA LEGGE N 452 DEL 1964 - LIMITI EX CITATO ART 13 - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390056-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE DELL'ENEL NEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI DETTE IMPRESE - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - LIMITI EX ART 13 DELLA LEGGE N 1643 DEL 1962 - TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE PER EFFETTO DELLA LEGGE N 452 DEL 1964 - LIMITI EX CITATO ART 13 - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*

L'ENEL e subentrato nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle singole imprese trasferite, esclusivamente ai sensi e nei limiti dell'art 13 della legge n 1643 del 1962, il quale dispone che al suddetto personale deve essere riconosciuto soltanto il trattamento economico e normativo di cui fruiva alla data 1 gennaio 1962 e non successivamente, salvi gli effetti della contrattazione collettiva stipulata entro il 26 giugno dello stesso anno, e salvi ancora gli svolgimenti successivi al trasferimento, nell'ambito degli sviluppi del trattamento risultante alle date suddette. L'art 13 citato dev'essere applicato anche ai dipendenti delle imprese trasferite all'ENEL per effetto della legge n 452 del 1964, la quale dispone espressamente il mantenimento dei principi direttivi della legge precedente. (nella specie, l'ENEL aveva riconosciuto ad un dipendente di impresa trasferita il trattamento del 22 giugno 1965, data di pubblicazione del decreto presidenziale di trasferimento dell'impresa, con cio riconoscendo un trattamento migliore di quello spettante per legge alle date sopra indicate. La Corte ha confermato la sentenza del merito, con cui era stata rigettata la pretesa dello stesso dipendente, di godere dei miglioramenti concessigli dall'impresa trasferita, dopo la pubblicazione del suddetto decreto e prima del materiale passaggio del lavoratore alle dipendenze dell'ENEL). (Conf 1045/74, mass n 368987).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., Legge 27/06/1964 num. 452 art. 1, Legge 27/06/1964 num. 452 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)