Sez. 5, Sentenza n. 2830 del 07/02/2008 (Rv. 601783 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Art. 118 d.P.R. n. 917 del 1986 - Portata innovativa rispetto all'art. 4 d.P.R. n. 599 del 1973 - Sussistenza - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fattispecie in tema di assoggettamento ad imposta degli interessi passivi relativi a redditi esenti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dell' IRPEG e dell'ILOR, l'art. 118 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ha introdotto una disciplina innovativa rispetto alla precedente norma di cui all'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, ai sensi della quale la determinazione della base imponibile delle due imposte doveva essere effettuata sulla base dei medesimi criteri, sul presupposto di una perfetta uguaglianza tra le relative basi imponibili, in assenza di norme agevolative. L'art. 118 citato ha, invece, stabilito il principio dell'autonoma determinazione della base imponibile ILOR, introducendo per tale imposta un diverso sistema di calcolo. Detta norma, entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1988, non è applicabile retroattivamente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento ad un accertamento ILOR relativo all'anno 1987, aveva ritenuto che dal calcolo della base imponibile dovessero essere esclusi gli interessi passivi relativi a redditi esenti ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 21 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)