Sez. 5, Sentenza n. 13815 del 27/06/2005 (Rv. 582292 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Determinazione ex art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973 - Rapporto con i redditi IRPEG - Criteri di deducibilità ex art. 58 del d.P.R. n. 597 del 1973.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di ILOR, la quantità dell'oggetto dell'imposta si determina autonomamente ex art. 4, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), quando anche solo una parte del reddito del soggetto passivo di imposta non sia sottoposta ad IRPEG e, conseguentemente, nel numeratore del rapporto di deducibilità di cui all'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, oltre a non figurare i redditi esenti da ILOR, devono essere detratti i redditi IRPEG per la parte di essi esentata da ILOR.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)