Sez. 1, Sentenza n. 8384 del 31/03/2008 (Rv. 602679 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Occupazione d'urgenza delle aree da espropriare - Art. 20, primo e secondo comma, legge n. 865 del 1971 - Previa emenazione del provvedimento di occupazione - Necessità - Mancanza - Illegittimità dell'occupazione - Sopravvenienza del provvedimento - Efficacia sanante retroattiva - Esclusione - Ragioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di espropriazione, l'art. 20, primo e secondo comma, legge n. 865 del 1971, applicabile "ratione temporis", prevede che l'occupazione di urgenza delle aree da espropriare deve necessariamente seguire il provvedimento amministrativo che la dispone, mancando il quale la stessa non è legittima; né la sopravvenienza di detto provvedimento può avere efficacia sanante retroattiva, atteso che l'occupazione eseguita in via di fatto è direttamente disciplinata dall'art. 2043 cod. civ. e non da scelte discrezionali dell'ente pubblico o dai suoi poteri autoritativi.
Riferimenti normativi: DPR 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)