Sez. 1, Sentenza n. 3619 del 24/02/2004 (Rv. 570427 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Decorrenza - Dalla data del provvedimento di occupazione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione legittima preordinata all'espropriazione decorre dalla data del decreto che dispone l'occupazione, in quanto detto provvedimento incide sul diritto di proprietà, affievolito fin dalla sua emanazione in attuazione dell'art. 71, legge n. 2359 del 1865, benché la durata dell'occupazione, nell'ipotesi dell'art. 20, legge n. 865 del 1971, applicabile alle aree agricole, vada computata avendo riguardo alla data della immissione nel possesso.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)