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Sez. 1, Sentenza n. 2099 del 06/07/1971 (Rv. 352802 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA DA PARTE DEI TERZI - SOGGETTO AVENTE INTERESSE AD OPPORRE LA PRESCRIZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352802-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA DA PARTE DEI TERZI - SOGGETTO AVENTE INTERESSE AD OPPORRE LA PRESCRIZIONE - NOZIONE.*

Ai sensi dell'art 2939 cod civ, la prescrizione puo essere opposta, oltre che dai creditori, 'da chiunque altro abbia interesse ad opporlĂ  in luogo della parte che non la faccia valere, o che vi abbia rinunziato, sempre che si tratti di un interesse meritevole di tutela, e cioe di un interesse giuridico inerente a specifici rapporti tra la parte ed il terzo e non di un mero interesse materiale di fatto, consistente in una utilita che il terzo, indipendentemente da un qualsiasi rapporto col soggetto titolare, si ripromette di conseguire da una situazione eventualmente prodottasi a favore di altri. Il diritto del terzo che voglia opporre la prescrizione non va subordinato, quindi, necessariamente alla sua qualita di creditore del soggetto inerte o rinunciatario, ne deve sussistere un rapporto trilatero avente per soggetti il creditore, il debitore ed il terzo interessato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)