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Sez. L, Sentenza n. 14395 del 03/11/2000 (Rv. 541359 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ | Indennità per le festività infrasettimanali - Possibilità per la contrattazione collettiva di escludere dalla relativa base di calcolo alcuni emolumenti - Sussistenza - Fattispecie relativa al calcolo dell'indennità per le festività infrasettimanali da corrispondere ad alcuni lavoratori autoferrotranviari.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541359-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ

Non esistendo una generale e onnicomprensiva nozione legale di retribuzione, l'autonomia privata, individuale o collettiva, ben può stabilire che un determinato compenso non sia computato nella base di calcolo di istituti di retribuzione indiretta, né tale facoltà può essere esclusa per l'indennità per le festività infrasettimanali in quanto il criterio (stabilito per tale emolumento l'art. 5 della legge n. 260 del 1949) della "retribuzione globale di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio" va riferito alla "retribuzione normale", rimessa alla contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione dell'art. 7 CCNL 21 novembre 1946 e dell'art. 9 CCNL del 1980, aveva escluso dalla base di calcolo dell'indennità per festività infrasettimanali da corrispondere ad alcuni lavoratori autoferrotranviari le indennità previste dai punti 4 e 5 degli accordi nazionali 6 febbraio 1979 e 21 maggio 1981).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)