Sez. 5, Sentenza n. 8399 del 05/04/2013 (Rv. 626110 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Rettifica di accertamento per maggiori diritti doganali - Diritto al contraddittorio anticipato - Art. 12, settimo comma, della legge n. 212 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - "Jus speciale" - Configurabilità - Finalità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile l'art. 12, settimo comma, della legge 20 luglio 2000, n. 212, operando in tale ambito lo "jus speciale" di cui all'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, - nel testo utilizzabile "ratione temporis" - preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto alla impugnazione in giudizio del suddetto avviso; ne consegue che la mancata comunicazione al contribuente del rapporto OLAF anteriormente all'emissione di tale avviso non determina un concreto pregiudizio all'esercizio dei mezzi di tutela allo stesso accordati dall'ordinamento giuridico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)