Sez. 5, Sentenza n. 15032 del 02/07/2014 (Rv. 631845 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Rettifica di accertamento in materia doganale - Diritto al contraddittorio anticipato - Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Art. 11 del d.lgs n. 374 del 1990 - "Ius speciale" - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, operando in tale ambito lo "jus speciale" di cui all'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, nel testo utilizzabile "ratione temporis", preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all'impugnazione in giudizio del suddetto avviso, come confermato dalla normativa sopravvenuta (d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27), la quale, nel disporre che gli accertamenti in materia doganale sono disciplinati in via esclusiva dall'art. 11 del d.lgs. n. 374 cit., ha introdotto un meccanismo di contraddittorio assimilabile a quello previsto dallo Statuto del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 92 reiterazione 0092____ 00
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)