Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993 (Rv. 484256 - 01)
Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali | Morte del fidejussore - Obbligo di adempimento degli eredi - Configurabilità.
Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali
La morte del fidejussore non estingue la fidejussione, che si trasmette agli eredi, i quali, subentrando nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto, possono recedervi solo nei modi e nelle forme in cui il diritto di recesso avrebbe potuto essere esercitato dal loro "dante causa" e sono, perciò, obbligati (in mancanza di recesso) all'adempimento (pro quota) della obbligazione fideiussoria anche in relazione ai debiti contratti dal garantito dopo la morte del fideiussore, salvo, se l'eredità è accettata con beneficio di inventario, il limite indicato dall'art. 490 comma secondo n. 2 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 1938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)